INQUADRAMENTO GIURIDICO
L’Accompagnatore Turistico presta, quasi sempre, la sua attività come lavoratore autonomo prevalentemente su incarico di Tour Operator, Agenzie di Viaggio ed Enti di Promozione Turistica.
L’abilitazione di Accompagnatore Turistico non ha limiti territoriali di esercizio di attività, l’esame di Abilitazione all’esercizio della professione è indetto dalle regioni italiane con modalità proprie ma sostanzialmente le varie leggi regionali prevedono requisiti di accesso simili come il possesso del diploma di scuola media superiore, non necessariamente di ambito turistico. Gli argomenti previsti dall’esame erano relativi alle seguenti materie: geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea, legislazione turistica e doganale e tecnica dei trasporti, tecnica valutaria, elementi di legislazione turistica, compiti e norme dell’attività professionale ed una o più lingue straniere a scelta del candidato.
Con il decreto Bersani legge 40/2007 per gli accompagnatori turistici vengono meno l’obbligo di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell’attività, il rispetto dei parametri numerici e i requisiti di residenza. Vengono confermati i requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge quadro sul turismo (legge 135/2001) e dalle normative regionali. Ai titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico, fatta salva la verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi universitario. Qui di seguito riportiamo il Comma 4 dell’articolo 10 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, che recita: “Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attività di guida turistica o accompagnatore turistico non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi”
Leggi di riferimento: