ARTICOLO 1 – E’ costituita in Genova un’associazione a carattere regionale degli accompagnatori ed interpreti turistici in possesso di regolare licenza con denominazione ” Associazione Ligure degli Accompagnatori ed Interpreti Turistici –A.L. A.I. T. “.
ARTICOLO 2 – L’associazione ha sede provvisoria in Via Vigo di Fassa 10 16133 Genova
ARTICOLO 3 – L’associazione è libera, autonoma, organizzata su basi democratiche, apartitica, senza fini di lucro ed ha una durata illimitata.
ARTICOLO 4 – possono far parte dell’associazione tutti coloro che sono in possesso della regolare licenza di accompagnatore o interprete turistico secondo le vigenti disposizioni di legge, rilasciata dai Comuni situati nella regione Liguria. Con motivata delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre al parere vincolante dell ‘assemblea potranno essere ammesse titolari di licenze rilasciate da altri Comuni.
ARTICOLO 5 – L’associazione ha lo scopo di :
– rappresentare gli accompagnatori e interpreti turistici;
– tutelarne la professionalità;
– promuovere lo sviluppo culturale ed economico anche attraverso l’organizzazione di seminari, congressi e corsi di aggiornamento;
– istituire un assetto organico delle categorie;
– assicurare continuità di prestazioni professionali secondo le effettive esigenze turistiche;
– salvaguardare l’etica professionale dei soci anche attraverso un’opera di controllo delle qualifiche professionali delle categorie tendente ad arginare fenomeni di abusivismo.
ARTICOLO 6 – Organi dell’associazione sono: a) assemblea dei soci
b) consiglio direttivo
c) presidente
d) revisori dei conti
ARTICOLO 7 – L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti cd in regola con i versamenti della quota annuale. I soci possono deliberare se presenti; se impediti a partecipare possono delegare qualunque socio che si trovi in regola con gli adempimenti associativi.
Ciascun socio ha diritto di esprimere un voto; nessuno può rappresentare per delega
più di un socio assente.
L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta l’anno, entro due mesi dalla fine
dell’anno sociale che terminerà il 31 Dicembre di ogni anno, al fine di :
1) approvare la relazione del presidente
2) approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell’associazione
3) approvare la relazione finanziaria dei revisori dei conti
4) decidere le linee programmatiche di ogni anno sociale
5) eleggere, ogni biennio, il presidente, i membri del consiglio direttivo ed i revisori
dei conti
6) modificare o integrare lo statuto a maggioranza. L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del presidente o su richiesta deI consiglio direttivo o dei revisori dei conti o di almeno un terzo dei soci.
In caso di dimissioni anticipate di uno o più consiglieri o di uno o entrambi revisori dei
conti presentate prima della fine del loro mandato, il Consiglio direttivo può eleggere un sostituto ad interim in attesa della convocazione dell’assemblea dei soci.
ARTICOLO 8 -La convocazione ordinaria e straordinaria deve essere fatta a mezzo lettera che deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, l’ora della riunione in prima e seconda convocazione.
La convocazione ordinaria deve pervenire ai soci entro 15 giorni dalla data fissata della riunione, la convocazione straordinaria entro 7 giorni dalla data fissata.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, aventi diritto e, in seconda convocazione, che avrà luogo un’ ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.
Le deliberazioni vengono prese per alzata di mano a maggioranza assoluta.
ARTICOLO 9 – il consiglio direttivo è composto da sei consiglieri comprensivi del presidente eletto
dall’assemblea.
I consiglieri, sempre soci dell’associazione, durano in carica due anni e possono
essere rieletti.
Durante il biennio, e in caso di vacanza per dimissioni o per altre cause di uno o più consiglieri, l’assemblea eleggerà il sostituto secondo quanto precede.
Il consigliere che per tre volte consecutive e, senza giustificato motivo, non
interviene alle riunioni del consiglio è considerato dimissionario e al suo posto
subentra il socio eletto come sopra dall’ assemblea.
Il consiglio direttivo elegge :
a) il vice presidente
b) il tesoriere
c) il segretario
Tutte le cariche ricoperte sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in anticipo con ratifica del Consiglio.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente che lo presiede, oppure quando ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. mediante lettera inviata almeno 7 giorni prima o, in caso di urgenza, con qualunque mezzo postale o telefonico.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri ed il voto favorevole della metà più uno dei votanti.
ARTlCOLO 10 -Il Consiglio attua le delibere dell’assemblea, provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell’ associazione; redige e sottopone all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivi e consuntivi dell’attività e del programma di lavoro dell’associazione per il nuovo anno.
Il consiglio può farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da persane o da esperti anche non soci da esso nominati per richiedere pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche e culturali.
ARTlCOLO 11- Il presidente e, in sua assenza, il vicepresidente hanno alternativamente la rappresentanza legale dell’ associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigilano sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio e dall’assemblea e ne dirigono i lavori; presentano annualmente all’ assemblea la relazione morale e finanziaria seconda il disposto di cui all ‘articolo 7 del presente statuto.
ARTICOLO 12 -Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri. Essi durano in carica due anni. Vigilano sull’attività contabile e redigono la relazione sui bilanci da sottoporre all’ approvazione dell ‘ assemblea dei soci.
ARTlCOLO 13 -L’amministratore-tesoriere esercita le funzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario ed il tesseramento dei soci di cui tiene aggiornato il registro. E’ custode deI patrimonio dell’associazione e ne esige le quote e le oblazioni. Esegue i pagamenti su ordine del presidente o di chi ne fa le veci.
ARTICOLO 14 -Il segretario redige i verbali delle adunanze e del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci e cura la corrispondenza.
ARTICOLO 15 -L’associazione, attraverso il consiglio, applica le sanzioni in presenza dei reiterati comportamenti degli associati contrari ai principi della professione. Le sanzioni disciplinari, dall’ammonimento alla esclusione per i casi più gravi, saranno commisurate alla gravità dei comportamenti.
ARTlCOLO 16 -Il patrimonio dell’associazione è costituito da :
a) le quote sociali
b) eventuali contributi regionali
c) agni altro contributo privato e/o pubblico
ARTlCOLO 17 -La qualità di socio si acquista con l’accoglimento da parte del consiglio della
domanda di adesione.
La domanda, inoltrata a cura del richiedente e diretta al consiglio direttivo, deve contenere : dati anagrafici, anno di conseguimento dell’abilitazione, fotocopia della licenza.
Unitamente alla domanda di adesione dovrà essere versata la quota associativa fissata annualmente dal consiglio direttivo. Qualora la domanda non dovesse essere accolta, l’associazione è tenuta a restituire la quota associativa.
Il consiglio direttivo deve deliberare entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda di iscrizione, in merito al suo accoglimento. Alla stessa procedura è tenuto il socio uscito per propria volontà che intenda rientrare nell’associazione.
La qualità di socio si perde:
a) per recesso dichiarato dal socio
b) per decadenza dichiarata dal consiglio direttivo nei confronti del socio che non abbia provveduto al pagamento delle quote ordinarie per due anni consecutivi.
c) Per esclusione deliberata dall’assemblea delegati nei casi di mancanza osservanza, da parte del socio, del presente statuto o delle deliberazioni legalmente assunte dal consiglio direttivo
d) Per esclusione adottata come sanzione disciplinare secondo l’art. 15
La decadenza e l’esclusione devono essere comunicate al socio con lettera raccomandata. Il socio che non ottemperi all’ obbligo deI pagamento delle quote associative nelle forme e dei tempi stabiliti dal consiglio direttivo, perde il diritto a partecipare all’attività dell’associazione.
La partecipazione all’associazione presuppone la conoscenza e l’accettazione deI presente statuto.
ARTlCOLO 18 – L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea dei soci presa con la prevista maggioranza.
L’eventuale attività patrimoniale sarà devoluta in beneficenza.